La Corte di Cassazione, accogliendo l’interpretazione del nostro studio, ha definito i requisiti perché un’operazione possa considerarsi “esente” ai fini IVA
In varie cause patrocinate dal nostro studio la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21058 del 21 giugno 2026, ha statuito che le prestazioni di formazione rese dalle società finanziate da FormaTemp-Fondo Formazione lavoratori in somministrazione a favore delle Agenzie per il lavoro interinale costituiscono operazioni “imponibili” ai fini IVA mentre l’Agenzia delle Entrate riteneva fossero da considerare “esenti“.
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